Obbligo pubblicazione contributi pubblici 2023

La norma europea sulla concorrenza impone a tutte le imprese di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli aiuti, sovvenzioni, crediti d’imposta, ecc., ricevuti nell’anno precedente.

Si ricorda che le vigenti disposizioni di legge prevedono l’obbligo di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito internet aziendale, l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. Per quanto concerne i benefici economici ricevuti nell’anno 2023, quindi, si renderà necessario procedere alla pubblicazione dei medesimi entro il 30 giugno p.v.

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Quali aiuti vanno pubblicati

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000 € annui. Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, decade l’obbligo di pubblicazione.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione. Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2024 (scadenza pubblicazione 30/06/2024!):

  • aiuti e contributi concessi in anni precedenti, incassati nel 2023
  • aiuti e contributi concessi / incassati nel 2023

Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2023) ma non erogato nello stesso anno, non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2024, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Dove pubblicarli

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale; i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.

Regime Sanzionatorio

A partire dal 1° gennaio 2024  la norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

La disposizione demanda, alle singole amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet o i bilanci.

La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.

Al fine di non incorrere in sanzioni, si invita pertanto a verificare che l’impresa abbia correttamente adempiuto a tale pubblicazione nel caso in cui abbia ricevuto aiuti, sussidi e contributi negli anni precedenti e sia assoggettato a tale obbligo.

Pubblicazione Semplificata

Per semplicità riportiamo di seguito uno schema esemplificativo da utilizzare per dare evidenza delle informazioni soggette a pubblicità, ricordando che l’obbligo di pubblicazione scaturisce dal superamento della soglia di € 10.000 complessivamente percepiti nell’anno di riferimento:

1) In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che l’impresa ha ricevuto, nel corso dell’esercizio 2023, sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, dettagliati nella seguente tabella:

2) L’Impresa ha ricevuto nel corso dell’esercizio 2023 aiuti di stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.


COME VERIFICARE GLI AIUTI DI STATO RICEVUTI?

Per verificare la soglia dei 10.000 è opportuno collegarsi all’area trasparenza del Registro Nazionale Aiuti di Stato: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx e inserire come chiave di ricerca il codice fiscale dell’impresa. Agli eventuali contributi presenti (di cui al punto 2 sopra indicato) sarà necessario sommare quanto ricevuto nell’anno e non soggetto a tale pubblicazione (es. ristori, crediti d’imposta, contributi a fondo perduto, di cui al punto 1)