Il Decreto Legislativo n 24 del 10 marzo 2023 ha attuato la Direttiva Europea 2019 1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni “La nuova legge italiana sul Whistleblowing”.
Il Sistema Whistleblowing è finalizzato all’emersione di episodi corruttivi o altri illeciti che possono minacciare l’interesse pubblico.
Tale strumento consente di segnalare tempestivamente alle società private, all’ente pubblico o alle autorità potenziali illeciti.
WHISTLEBLOWING: COSA DEVONO FARE I DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro interessati sia pubblici che privati debbono predisporre procedure e canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni interne all’azienda, garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore e dei documenti prodotti
LA PROTEZIONE DEI SEGNALANTI:
• La protezione non viene garantita solo ai dipendenti che effettuano la segnalazione, ma anche ai clienti, fornitori, candidati, ex dipendenti, giornalisti…;
• Le persone coinvolte sono protette dal licenziamento, dal demansionamento e da altre forme di discriminazione;
• La protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell’UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell’ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati;
• Il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all’interno dell’azienda o direttamente all’autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell’interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media.
I segnalanti sono protetti in entrambi i casi.
Con queste misure protettive l’UE garantisce ai segnalanti che non devono temere ritorsioni e allo stesso tempo incoraggia le persone a segnalare le violazioni all’interno dell’aziende.
SCADENZE
Per non incorrere in sanzioni bisogna tenere conto di queste date:
- 15 Luglio 2023: per le aziende con ≥ 250 dipendenti
- 17 Dicembre 2023: per le aziende con ≥ 50 dipendenti fino a 249 nell’ultimo anno
SANZIONI
L’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
• da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
• da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
• da 500 a 2.500 euro salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria.
QUALI CANALI DI SEGNALAZIONE
SEGNALAZIONI INTERNE:
• Obbligo della presenza di canali interni per effettuare la segnalazione;
• Gestione del canale interno da parte di un personale specificamente formato;
• Previsione di tempistiche precise o avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni o riscontro alla segnalazione entro 3 mesi;
• Previsione di sistemi alternativi per le segnalazioni quali: forma scritta, forma orale e incontri faccia a faccia.
SEGNALAZIONI ESTERNE:
• Il Whistleblower può effettuare una segnalazione esterna se non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, se ha già effettuato una segnalazione interna senza seguito o che possa determinare il rischio di ritorsione e se ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
• Previsione di tempistiche precise;
• Avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni;
• Riscontro alla segnalazione entro 3 mesi;
DIVULGAZIONE PUBBLICA:
• È possibile la divulgazione pubblica se il segnalante ha usato i canali interni ed esterni ma non è stata intrapresa un’azione appropriata
• Il Whistleblower deve avere fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse o che sussista il rischio di ritorsioni
CARATTERISTICHE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI
• Organo a composizione monocratica o plurisoggettiva/collegiale: persona o ufficio interno o soggetto esterno;
• Autonomo: formalmente nominato dal vertice aziendale;
• Dedicato: incaricato in via esclusiva della gestione delle segnalazioni
• Specificatamente formato: in possesso di competenze specifiche per la gestione delle segnalazioni
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